Statuto Comunale
COMUNE DI PORTICO DI CASERTA
(Provincia di Caserta)
STATUTO
(approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 25 giugno 1991, approvata
dalla Sezione Provinciale di Caserta del Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 26
luglio 1991, prot. n. 1368/AA.II; riapprovato con modifiche ed integrazioni dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 4 del 4 marzo 1997, approvata dalla Sezione Provinciale di
Caserta del Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 28 aprile 1997, prot. n.
768/AA.II.).
TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Il Comune di Portico di Caserta, quale Ente Locale Autonomo, rappresenta la propria comunità, ne
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.
Art. 2
Il perseguimento dei propri fini avviene nell’ambito dei principi sanciti dalla Costituzione,
favorendo e promuovendo la collaborazione e la partecipazione di tutte le componenti sociali in
base alle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti appositamente adottati.
Il Comune attiva le proprie finalità con il criterio della programmazione.
I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di
cooperazione.
Art. 3
Il territorio del Comune è confinante con i Comuni di Macerata Campania, Recale, Capodrise
e Marcianise.
La sede comunale è ubicata nel palazzo civico sito in Piazza Rimembranza.
Le adunanze del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni si tengono, salvo casi
eccezionali, presso la sede comunale.
Art. 4
Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo
Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai
Regolamenti.
La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al I comma avvalendosi di un messo comunale
e, su attestazione di questi, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
Art. 5
Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome Comune di Portico di Caserta e,
con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 21 Maggio 1958.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire
il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente della Repubblica in data
21 Maggio 1958.
L’uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DELL’ENTE
Art. 6
Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
CAPO I
Consiglio Comunale
Art. 7
Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo; esercita la
potestà e adotta i provvedimenti conferitigli dalla legge che ne regola l’elezione, la durata e la
composizione.
Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini
di assicurare il buon andamento e l’imparzialità, svolgendo le sue attribuzioni in conformità ai
principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente Statuto e nelle norme
regolamentari.
Ispira la propria azione, nell’adozione degli atti fondamentali, ai criteri della programmazione
raccordandola, ove occorra, a quella provinciale, regionale e statale.
Il Consiglio Comunale ha un Presidente e un Vice-Presidente eletti, tra i consiglieri, a
scrutinio segreto.
La Vice-Presidenza spetta a un rappresentante della minoranza.
Non possono essere eletti alle suddette cariche il sindaco ed i candidati alla carica di sindaco
proclamati consiglieri a seguito l'esito delle consultazioni elettorali.
Al Presidente sono attribuiti, tra gli altri, poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle
attività del Consiglio.
Art. 8
I Consiglieri Comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato. Entrano in
carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione.
La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata e presieduta dal
Sindaco sino all’elezione del Presidente del Consiglio.
Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, a norma del Capo II – Titolo III
- del decreto legislativo n. 267/2000 e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi,
quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo ai sensi dell’art. 69 dello stesso
decreto.
La seduta prosegue con l'elezione del Presidente e del vice-Presidente. Il Presidente
entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.
I lavori della seduta proseguono con il giuramento del Sindaco e la comunicazione da
parte del Sindaco, sulla nomina del vice-Sindaco e degli altri consiglieri della Giunta.
Entro cinque mesi dalla prima seduta del consiglio, il Sindaco sentita la Giunta,
consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari il programma relativo alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Entro i successivi trenta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si
pronuncia con una votazione.
Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della
relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che
nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee,
con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di
settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri
generali di bilancio previsto dall'art. 36,comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77.
Art. 9
E’ Consigliere anziano il Consigliere che ha conseguito la maggior cifra individuale di voti,
ai sensi dell’Art. 73 del decreto legislativo n. 267/2000, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei
candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
Art. 10
I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonchè dalle aziende del Comune
e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specifici determinati dalla
legge.
L’esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato nell’apposito Regolamento
delle funzioni.
Art. 11
Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Esercita le attribuzioni di indirizzo con l’adozione di atti fondamentali nelle materie indicate
dall’art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000.
Esercita le attribuzioni di controllo verificando l’azione politico-amministrativa della Giunta,
delle Aziende, Istituzioni o Enti appartenenti al Comune in riferimento agli indirizzi fissati ed al
raggiungimento degli obiettivi, collaborando con il Collegio dei Revisori dei Conti per l’esercizio
congiunto dell’azione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria secondo le norme
dell’apposito Regolamento.
Art. 12
Il Consiglio Comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della
legge e del presente Statuto, Regolamenti proposti dalla Giunta per l’organizzazione ed il
funzionamento delle Istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli
Organi e determina i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 13
Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
Le sessioni ordinarie si svolgono dall’1 Gennaio al 15 Luglio e dall’1 Settembre al 31
Dicembre.
Le sessioni straordinarie si hanno quando ricorrono ragioni di urgenza o per richiesta di 1/5
dei Consiglieri assegnati.
La riunione in sessione straordinaria per richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati deve avere
luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta. Nell’ordine del giorno, in tal caso, gli
argomenti richiesti devono essere inseriti subito dopo la lettura e l’approvazione dei verbali della
seduta precedente.
Art. 14
I Consiglieri sono convocati con avviso scritto da consegnare a domicilio tramite il messo
comunale per la relativa notifica.
A tal fine ogni Consigliere, all’inizio del mandato, deve eleggere il proprio domicilio nel
territorio comunale.
La consegna degli avvisi, con allegato ordine del giorno, deve avvenire almeno 5 giorni
prima della seduta per le sessioni ordinarie ed almeno 3 giorni prima per le sessioni straordinarie;
da tale conteggio è escluso il giorno della seduta.
Nei casi di urgenza ovvero, per eventuali argomenti aggiuntivi, l’avviso con l’ordine del
giorno può essere consegnato fino a 24 ore prima della seduta. Anche in tal caso, qualora lo
richieda la maggioranza dei presenti, ogni deliberazione può essere rinviata.
Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è
disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento indica il
numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che la riunione sia
valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco ed,
in seconda convocazione, la presenza almeno di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il
Sindaco.
Art. 15
Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno, all’inizio di ogni tornata elettorale, almeno due
Commissioni permanenti e può, altresì, istituire Commissioni temporanee o speciali.
Il Regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione
nel rispetto del criterio proporzionale.
Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori,
Organismi associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per
l’esame di specifici argomenti.
Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo
richiedano.
Art. 16
Il Consiglio Comunale approva entro venti giorni dal proprio insediamento gli indirizzi in
base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei Rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonché provvede alla nomina dei rappresentanti
del consiglio presso enti, aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costituito dell'ente o da
convenzione, a nominare piu' rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è
riservato alle minoranze.
Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con
voto limitato.
Art. 17
Compito principale delle Commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti
deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’Organo stesso.
Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a
questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
Il Regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:
la nomina del Presidente della Commissione;
la eventuale partecipazione di esperti nelle Commissioni speciali;
le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli
Organi del Comune;
forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione
dell’Organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la
preventiva consultazione;
metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di
proposte.
Art. 18
Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, puo'
istituire al proprio interno, commissioni di indagine sull'attività dell'ente, con composizione
proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, precisando il fine,
l'ambito di esame ed il tempo concesso a ciascuna commissione.
Alla presidenza è nominato il consigliere, appartenente alla minoranza, che ha
conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di
votazioni ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.
La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il
personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella
delibera istitutiva.
La commissione ha il potere di acquisire informazioni da amministratori e funzionari.
Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina l'elezione del Presidente ed il
funzionario della commissione.
Art. 19
Il Sindaco o l’Assessore delegato rispondono alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di
sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
Il Regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative
risposte, indicando quelle che devono essere date in Consiglio.
Art. 20
La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge; essi
rappresentano l’intera Comunità alla quale costantemente rispondono.
Le dimissioni dalla carica di consigliere e la conseguente surrogazione sono disciplinate dalla
legge
Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni
dalla stessa.
La mancata partecipazione a quattro sedute consecutive ovvero a cinque sedute
nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della
decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che puo' far pervenire le sue
osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della
delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
Art. 21
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere
Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.
L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo
sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza
del principio del “Giusto Procedimento”.
Ai sensi del presente Statuto si intende per “Giusto Procedimento” quello per cui
l’emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dei pareri di
regolarità tecnica e contabile e alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai Capigruppo
consiliari.
Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le
modalità stabilite nel Regolamento, all’inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
Art. 22
I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne
danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della
designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti della Giunta, che
abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
Il regolamento prevederà la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.
CAPO II - La Giunta
Art. 23
La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso
deliberazioni collegiali.
Compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati
dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente
Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.
Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del
Consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull’attività svolta.
Art. 24
L’attività propositiva della Giunta si realizza nel collaborare con il Sindaco nella
formulazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.
L’attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative
all’assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge, nonchè
nel richiedere con atto formale che il Sindaco attivi, su specifiche questioni, il potere di
convocazione del Consiglio Comunale.
Art. 25
La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un minimo di quattro e da un
massimo di sei assessori, tra cui il vice-Sindaco.
Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell’insediamento del Consiglio
Comunale, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
Gli Assessori, fatta esclusione per il Vice Sindaco, possono essere nominati anche al di fuori
del Consiglio Comunale, purché siano in possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità
ed eleggibilità di cui al Capo II – Titolo III - del decreto legislativo n. 267/2000.
Art. 26
I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessori devono:
essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
non essere coniuge e, fino al terzo grado, ascendente, discendente, parente o affine del Sindaco;
Art. 27
La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la
condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di candidabilità, di
eleggibilità e compatibilità, di cui al precedente Art. 26.
Art. 28
L’atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori, deve essere sinteticamente motivato con
riferimento al rapporto fiduciario.
Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo
dei nuovi Assessori.
Art 29
Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non
necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa
sostituzione.
Della sostituzione il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
CAPO III
Il Sindaco
Art. 30
Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai
cittadini a suffragio universale e diretto.
Il Sindaco rappresenta il comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente.
Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli
altri organi comunali e ne coordina l'attività.
Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività
degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal consiglio.
Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed
esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo
statuto.
Per l'esercizio di tale funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta innanzi al Consiglio Comunale, nella
seduta d'insediamento, il giuramento di oservare lealmente la Costituzione italiana.
Art. 31
Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno.
Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti
gli organi comunali.
Nell'ambito della disciplina regionale, e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
Comunale, coordina ed organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e
dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli
orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare
l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
Provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio
Comunale.
Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli
incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi nonché quelli di collaborazione
esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il Sindaco indice i referendum comunali.
Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il
nome di decreti.
Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura.
Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e
sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate
al comune.
Art. 32
Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni
ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi
provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore
ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte
per iscritto e comunicate al Consiglio.
Art. 33
Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente,
impedito o sospeso dall’esercizio della funzione ai sensi di legge.
Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco
provvede l’Assessore più anziano di età.
Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del
Sindaco, le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all’elezione del nuovo Sindaco.
Art. 34
Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire
incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo ed alla vigilanza del Comune.
Art. 35
Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio.
Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione,
divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco ed agli
altri effetti di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000.
Art. 36
La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco deve essere motivata e sottoscritta da
almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il
trentesimo giorno dalla sua presentazione.
La mozione è approvata quando riceve l’assenso della maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio espressa per appello nominale.
In tal caso, il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del
Commissario.
L’atto di accoglimento della mozione di sfiducia è rimesso al Comitato di Controllo, entro i
cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.
TITOLO III
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Capo I
Organizzazione Uffici e Personale
Art. 37
Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori
di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs.19 settembre 1994, n.626, e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 38
Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo
principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge23 ottobre 1992, n.421, la potestà regolamentare
del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in
modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché
all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e
organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di
esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
Art. 39
Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le
finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento, dell'efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il
riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi
formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.
Art. 40
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune
sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 41
La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione
motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le
modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza
di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di
dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere
durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico
equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da
una indennità ad personam , commisurata alla specifica qualificazione professionale e
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e
l'eventuale indennità ad personam sono definitivi in stretta correlazione con il Bilancio del
Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo
determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n.
267/2000.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento
motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco,
della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine
di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione
previsto all'articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000, o per responsabilità
particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3
febbraio 1993 n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro.
Capo II
Segretario Comunale - Personale Direttivo
Art. 42
Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono
disciplinati dalla legge.
Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto
delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
Art. 43
Al segretario comunale possono essere conferite dal sindaco le funzioni di Direttore
Generale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 267/2000.
Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale
spettano i compiti previsti dall'art. 108 del decreto legislativo n. 267/2000. Allo stesso viene
corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di
conferimento dell'incarico.
In relazione al combinato disposto dell'art. 109, comma II, e art. 97, comma IV – lett. d),
del decreto legislativo n. 267/2000, è data facoltà al Sindaco di attibuire al Segretario
Comunale le funzioni ( tutte o parti di esse) di cui all'art. 107 commi II e III, del citato decreto
legislativo n. 267/2000.
Art. 44
Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e
le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di
controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al
personale dipendente.
Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo politico e controllo politicoamministrativo
degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario
o del direttore generale. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in
particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
1. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
2. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
3. la stipulazione dei contratti;
4. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
5. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
6. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie;
7. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dalle vigenti legislazione statale e regionale in materia di
prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico- ambientale;
8. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni
ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
9. gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente
sulle materie indicate dall'art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000;
m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazione che la
legge genericamente assegna alla competenza del Comune.
I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente,
della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento
motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro
posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Art. 45
Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare
provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi.
In caso di inerzia o di ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il
responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti.
Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario
Comunale o ad altro dipendente.
Art. 46
La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio, posto alla diretta
dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituito da dipendenti dell’ente, ovvero da
collaboratori assunti a tempo determinato, nei casi consentiti dalla legge.
Capo III
Responsabilità disciplinare del personale
Art. 47
Il Regolamento del personale disciplinerà secondo le norme di legge la responsabilità, le
sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio.
La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal
Segretario del Comune e da un dipendente designato all’inizio di ogni anno dal personale dell’Ente,
secondo le modalità previste dal Regolamento.
La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve
disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o
superiore.
Capo IV
Pari opportunità
Art. 48
Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:
sarà promossa la presenza di entrambi i sessi nelle commissioni con-sultive interne e di concorso;
i regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall’art. 109 del decreto
legislativo n. 267/2000, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità, di
lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una
diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio fra
responsabilità familiari e professionali delle donne.
TITOLO IV
SERVIZI
Art. 49
L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza
sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta
attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del
Comune, ai sensi di legge.
La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata tra quelle previste
dall’Art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000.
Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la scelta deve avvenire previa valutazione
comparativa tra affidamento in concessione o in appalto a terzi, costituzione di aziende, di consorzio
o di società a prevalente capitale locale.
Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di
istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata
mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di
informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 50
L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi
regolamenti.
Art. 51
La gestione dei servizi in concessione a terzi avviene quando esistono ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale.
Art. 52
Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti
costitutivi di eventuali aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico
e civile.
L’ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall’apposito statuto
e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle
aziende.
Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal Sindaco, tra coloro che
abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di
amministrazione.
Art. 53
Il Consiglio Comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare
autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo
Regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di
apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e
le dotazione di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
Il Regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di
personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia
gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati
gestionali.
Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato,
nonchè a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della
costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo
dell’istituzione.
Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
Art. 54
Organi dell’istituzione sono:
Il Consiglio di Amministrazione
E’ nominato dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere
Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai
componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di
amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento dell’organo.
Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal
Regolamento.
Il Presidente
E’ nominato dal Sindaco.
Egli rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del
consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a
ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
Il Direttore
Il direttore dell’istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal Regolamento.
Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei
servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni
degli organi delle istituzioni.
Art. 55
Gli Amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, sulla base
dei curricula dei canditati.
Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco, anche su
richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati, che provvede contestualmente alla loro sostituzione
Art. 56
I pubblici servizi possono essere assunti a mezzo di società per azioni a prevalente capitale
comunale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
Art. 57
Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le
forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi,
alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
TITOLO V
L’ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 58
Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità della legge.
Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal
Regolamento della contabilità generale di cui al successivo Art. 60.
I beni patrimoniali disponibili devono, di regola, essere dati in affitto, con l’osservanza delle
norme di cui alla Legge 27 Luglio 1978, n°. 392, e successive modificazioni ed integrazioni,
privilegiando le associazioni.
Art. 59
Fermo restando quanto previsto dall’Art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000, le norme
relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.
Art. 60
L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito
Regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
Art. 61
La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto
in termini di competenza e di cassa ed al Bilancio pluriennale, deliberati dal Consiglio Comunale
entro il 31 Dicembre, per l’anno successivo, osservando i principi della universalità, dell’integrità e
del pareggio economico e finanziario.
Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la
lettura per programmi, servizi ed interventi.
Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura
finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
Art. 62
I Bilanci e i rendiconti degli Enti, Organismi, Istituzioni, Aziende, in qualunque modo
costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed
approvati rispettivamente insieme al Bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
I Consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il Bilancio
preventivo ed il conto consuntivo in conformità alle norme previste dallo Statuto Consortile. Il conto
consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
Al conto consuntivo del Comune sono allegati gli ultimi Bilanci approvati da ciascuna delle
Società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.
Art. 63
Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 Giugno dell’anno
successivo.
La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti, nonchè la relazione del Collegio dei Revisori, di cui all’Art. 64 del
presente Statuto.
Art. 64
Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori
composto di tre membri, scelti in conformità alle norme statali e regolamentari vigenti.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per
inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del
loro mandato e sul regolare funzionamento del Collegio.
Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e
di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed
attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione,
che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
A tal fine i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.
Nella relazione di cui al comma 3°, il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti
a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente ne riferiscono
immediatamente al Consiglio, che le esaminerà nella prima seduta utile.
Art. 65
Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di
incasso e liste di carico e dal concessionario di servizio di riscossione dei tributi, nonché di ogni
somma, versata in favore dell’ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo di
incasso, senza pregiudizio dell’ente;
il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di
Bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, derivante da obblighi tributari, da somme
iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge.
I rapporto del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal Regolamento di
contabilità di cui all’Art. 60, nonchè dalla stipulanda convenzione.
TITOLO VI
FORME COLLABORATIVE
Art. 66
L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti
locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed
intese di cooperazione.
Art. 67
Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni,
anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere
pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la
stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal
Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con
personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche
in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti.
Art. 68
Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio
tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero
per economia di scala qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia
opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti nell’articolo precedente.
La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 46, deve
prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti
contraenti.
Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che
deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste
per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei
medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art. 69
Per la definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono per la loro realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti
pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o
sugli interventi o sui programmi di interventi, promuove la conclusione di un accordo di programma
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento
ed ogni altro connesso adempimento.
A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni
interessate.
L’accordo, consiste nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con
atto formale del Sindaco, che riferirà al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni
degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio
Comunale entro 30 giorni a pena decadenza.
La disciplina degli accordi di programma, prevista dall’art. 34 del decreto legislativo n.
267/2000 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti
relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.
Art. 69 bis
Allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, il Comune può
promuovere l’Unione con uno o più Comuni contermini.
L’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni
partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
Lo statuto dell’Unione prevede gli organi dell’Unione e le modalità per la loro costituzione
e individua le funzioni svolte dall’Unione e le corrispondenti risorse.
Il Presidente dell’Unione deve essere scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati.
I restanti organi dell’Unione sono formati dai componenti dei Consigli e delle Giunte dei
Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
All’Unione dei Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai
contributi sui servizi ad essi affidati.
TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 70
Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di
assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
Per gli stessi, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di
volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.
Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che
favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
L’Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti
economici su specifici problemi.
Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini stranieri residenti all’attività dell’ente.
Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, fisserà i requisiti degli interessati e le
procedure di partecipazione.
Capo I
Iniziativa Politico-amministrativa
Art. 71
I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo,
hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai
regolamenti comunali.
La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire sia ad opera dei soggetti singoli che
di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di
informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per
legge.
Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere
inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di
individuazione del responsabile del procedimento.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la
indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla
comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o altri mezzi, garantendo,
comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del
provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti
all’oggetto del procedimento.
Il responsabile dell’istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente
comma 6, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo
comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.
Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere
adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento,
l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni
sull’istanza, la petizione e la proposta.
I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del
procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all’accesso.
La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento.
Art. 72
I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al
Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività della
amministrazione.
La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o
dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto
sollevato.
Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale
deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchè
adeguate misure di pubblicità dell’istanza.
Art. 73
Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per
sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
Il regolamento di cui al 3° comma dell’art. 72 determina la procedura della petizione, i tempi,
le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e
predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione
qualora non ritenga di aderire all’individuazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il
provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente
motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
La petizione è esaminata dall’organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.
Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la
questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul
contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno
della prima seduta del consiglio.
La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al
soggetto proponente la comunicazione.
Art. 74
N. 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono avanzare proposte per
l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 45 giorni successivi all’organo
competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonchè
dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria. Le firme dei cittadini proponenti devono essere
autenticate nelle forme di legge.
L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 30 giorni dalla
presentazione della proposta.
Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel
perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per
cui è stata promossa l’iniziativa popolare.
Capo II
Associazionismo e partecipazione
Art. 75
I Comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione di
cittadini all’Amministrazione locale.
Art. 76
La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente
articolo, le associazione che operano sul territorio.
Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni
devono essere precedute dalla acquisizione dei pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse
entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
Art. 77
Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini che hanno il potere
di iniziativa previsto nell’articolo precedente.
L’Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la
costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione,
composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
Gli organismi previsti nel comma precedente sono sentiti nelle materie oggetto di attività.
Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 78
Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di
incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, che tecnico-professionale e
organizzativa.
Art. 79
Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano
ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
Art. 80
L’assemblea cittadina, con la partecipazione dell’intero Consiglio Comunale, è convocata dal
Sindaco con richiesta della Giunta o di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, per l’informazione
e la consultazione della generalità dei cittadini su rilevanti questioni, di comune interesse della
collettività amministrativa, di competenza dell’ente.
L’assemblea cittadina è convocata almeno una volta l’anno per la relazione annuale sulla
gestione amministrativa dell’ente.
La convocazione dell’assemblea cittadina avviene mediante affissione di appositi manifesti,
recanti l’elenco degli argomenti da discutere, da farsi almeno cinque giorni prima della data della
riunione, con divulgazione anche a mezzo di adeguate forme di comunicazione.
L’assemblea cittadina è presieduta dal Sindaco che effettua la relazione introduttiva, ne
presiede i lavori e ne dirige lo svolgimento, garantendo l’esercizio della facoltà di intervento a tutti i
soggetti interessati.
Il presidente dell’assemblea cittadina assicura che dei relativi lavori sia eseguita una
registrazione magnetofonica, ovvero ne sia redatta una verbalizzazione a cura di un segretario eletto
dall’assemblea.
Capo III
Referendum - Diritti di accesso
Art. 81
Sono previsti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in tutte le materie di
esclusiva competenza comunale.
Non possono essere indetti referendum:
in materia di tributi locali, tariffe e di bilancio;
su attività amministrative di esclusiva competenza statale o regionale;
su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.
Soggetti promotori del referendum possono essere:
il 15 % del corpo elettorale per i referendum consultivi;
il 30% del corpo elettorale per i referendum propositivi e abrogativi;
il Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni
di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
Art. 82
Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i
relativi e conseguenti atti di indirizzo.
Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate
motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 83
Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e
dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o
sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui
è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 84
Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con
le limitazione previste al precedente articolo.
L’ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della
pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il
massimo di conoscenza degli atti.
L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi
una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta
attuazione al diritto di informazione.
Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel
rispetto dei diritti sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli previsti dall’art. 26 Legge 7
agosto 1990, n°. 241.
Capo IV
Difensore civico
Art. 85
Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei
consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della
Giunta. In sede di prima applicazione viene nominato entro sei mesi dalla entrata in vigore del
presente Statuto.
Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni
fino all’insediamento del suo successore. Può esserepnrpnbr0i ministri di culto;
10.gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica,
nonchè di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che
comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
11.chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè qualsiasi attività
professionale o commerciale, che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’amministrazione
comunale;
12.chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti diretti fino al 3° grado, che siano amministratori,
segretario o dipendenti del comune.
Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per
sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è
pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Può essere revocato
dall’ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.
Art. 87
L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione
dall’amministrazione comunale, di attrezzature di ufficio e di quant’altro necessario per il buon
funzionamento dell’ufficio stesso.
Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria
iniziativa, presso l’amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di
servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare
che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti e che gli atti siano
correttamente e tempestivamente emanati.
A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie,
chiarimenti, senza che può essergli opposto il segreto di ufficio.
Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al
cittadino che ne ha richiesto l’intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a
provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi
e le carenze riscontrate.
L’amministrazione ha l’obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell’atto adottando
non recepisce i suggerimenti del difensore che può, altresì, chiedere il riesame della decisione
qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all’ordine del giorno del primo Consiglio
Comunale.
Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’attività del
difensore civico.
Art. 88
Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno
precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e
formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e la imparzialità dell’azione
amministrativa.
La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore
può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.
Art. 89
Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.
TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 90
Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono
conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno il 30 % del corpo elettorale per proporre
modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tali ipotesi la
disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a
forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.
Art. 91
Il Comune emana regolamenti:
13.nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;
14.in tutte le altre materie di competenza comunale.
Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà
regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni
statutarie.
Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e
regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una
concorrente competenza nelle materie stesse.
L’iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 74 del presente Statuto.
Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: dopo l’adozione della
delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano
l’effettiva conoscibilità.
Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 92
Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei
principi dell’ordinamento degli enti locali contenuti nella Costituzione, nel decreto legislativo n.
267/2000, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore
delle nuove disposizioni.
Art. 93
I responsabili di uffici e servizi emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di
norme legislative e regolamentari.
Il Segretario Comunale può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive
applicative di disposizioni di legge.
Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio. Durante tale periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano
conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al
comma 2° dell’art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere
adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il
periodo in cui perdura la necessità.
In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del
presente Statuto.
Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli
altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma III.
Art. 94
Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all’adozione dei
suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente
legislazione che risultano compatibili con la Legge e con lo Statuto.
INDICE
STATUTO COMUNALE
Art. da a
TITOLO I - - Elementi Costitutivi 1 5
TITOLO II - Organi Istituzionali dell’Ente 6 36
Capo I - Il Consiglio 7 22
Capo II - La Giunta 23 29
Capo III - Il Sindaco 30 36
TITOLO III - L’Ordinamento Amministrativo 37 48
Capo I - Organizzazione Uffici e Personale 37 41
Capo II - Segretario Com.le-Personale Direttivo 42 46
Capo III - Responsabilità disciplinare Personale 47 47
Capo IV - Pari opportunità 48 48
TITOLO IV - Servizi 49 57
TITOLO V - L’Ordinamento Finanziario 58 65
TITOLO VI - Forme Collaborative 66 69bis
TITOLO VII - Partecipazione popolare 70 89
Capo I - Iniziativa politico-amministrativa 71 74
Capo II - Associazionismo e partecipazione 75 80
Capo III - Referendum - Diritti di accesso 81 84
Capo IV - Difensore Civico 85 89
TITOLO VIII - Funzione Normativa 90 94


